Si parla spesso, ultimamente, certamente complici i provvedimenti emessi dalla procura della Repubblica di Milano nell’ambito del duplice affaire Alviero Martini e Armani Operation, d’appalti.

E s’afferma sempre più spesso che, anche sotto questo profilo, il MOG 231 abbia assunto, nel tempo, le sembianze proprie di strumento chiamato a attestare la legalità d’impresa.

Ciò anche in virtù del fatto che, come recentemente osservato da Il Sole 24 Ore, i consumatori sembrerebbero prestare sempre più attenzione, in primis, alla reputazione propria delle aziende.

La materia degli appalti, anche e soprattutto in chiave salute e sicurezza sul lavoro, s’appalesa certamente delicata, meritevole, senza dubbio alcuno, di specifica attenzione, anche ex MOG 231, da parte delle società committenti.

Fermi i precetti (che devono essere) propri delle aziende che davvero intendano essere compliant [in subiecta materia, infatti, non appare revocabile in dubbio che i criteri di selezione del fornitore debbano sempre essere subordinati a obiettive e trasparenti valutazioni della sua professionalità, della sua struttura imprenditoriale e della qualità del suo servizio e che le valutazioni proprie delle società committenti debbano sempre essere comparative], infatti, certamente fondamentali s’appalesano le specifiche procedure adottate in materia.

Più precisamente, se nessuno dubita che, a monte, debba insistere un puntuale contratto d’appalto [nell’ambito del quale il legale rappresentante pro tempore della società appaltatrice venga chiamato a attestare che la stessa è iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha oggetto sociale inerente la tipologia d’appalto, è in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, è in possesso di tutti i requisiti d’idoneità tecnico-professionale per le attività oggetto d’appalto e non è stata destinataria di provvedimenti sospensivi/interdittivi], è parallelamente importante che i dipendenti della società appaltatrice risultino regolarmente assunti, informati, formati e addestrati e che di quanto sopra venga dato espressamente atto in sede negoziale.

Nella stessa sede, peraltro, sarebbe altresì opportuno che il legale rappresentante pro tempore della società appaltatrice attestasse e di non avere riportato condanne [anche con sentenza non definitiva] per reati ex articoli 416, 416 bis, 416 ter, 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 codice penale e che la società appaltatrice non ha riportato condanne [anche con sentenza non definitiva]/non è sottoposta a misure cautelari per reati ex articoli 24, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 octies, 25 octies.1, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 quaterdecies, 25 sexiesdecies decreto, nonché ex articolo 10 legge 16-3-2006, numero 146.

Nella stessa sede, inoltre, sarebbe opportuno che il legale rappresentante pro tempore della società appaltatrice dichiarasse altresì d’essere a conoscenza che la società committente ha adottato e attua un MOG 231, espressamente condividendone i principi ispiratori e espressamente impegnandosi a rispettarne/farne rispettare le regole [pena risoluzione contrattuale e correlativo risarcimento del danno].

Si deve aprire quindi – è fondamentale che s’apra – la fase inerente le verifiche.

Verifiche, queste, che devono transitare attraverso l’acquisizione, da parte della società committente, della certificazione d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del documento unico di regolarità contributiva, della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile operai prestatori di lavoro, della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, della nomina del preposto in cantiere e della nomina del medico competente.

Parallelamente, sarà onere della società appaltatrice e comunicare per iscritto alla società committente i nominativi degli addetti a primo soccorso e emergenze e delle persone addette ai lavori e trasmettere alla stessa copia degli attestati formativi.

In fase esecutiva, dovranno quindi essere eseguiti, con scrupolo e rigore, i necessari controlli.

Prima dell’esecuzione del contratto d’appalto, infatti, dovrà essere cura della società committente verificare che i nominativi delle persone addette ai lavori comunicati per iscritto corrispondano a quelli di coloro che si presentano in loco.

Fermo restando che, durante l’esecuzione del contratto d’appalto, la società committente dovrà certamente verificare il rispetto e delle modalità d’esecuzione dei lavori e delle tempistiche contrattualmente previste.

E, se, in corso d’opera, si dovessero rendere necessarie variazioni per fattori sopravvenuti, dovrà essere la società committente a formalizzare per iscritto le stesse.