La mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex articolo 2086 comma 2, c.c. concretizza un grave atto di mala gestio che giustifica la revoca dell’amministratore […].”.

È questo quello che si legge nel provvedimento del Tribunale di Catania datato 8 febbraio scorso e che, già, si era letto nell’ordinanza datata 24 settembre 2020 dal Tribunale di Roma.

“Prevenire è meglio che curare”.

È questo il proverbio che meglio spiega le logiche sottese al nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Per evitare che una situazione di crisi possa sfociare nell’insolvenza è necessario incentivare la cultura della prevenzione.

In tale contesto, prevenire significa costruire un assetto organizzativo aziendale in grado d’intercettare, preventivamente, situazioni di sofferenza economica e patrimoniale dell’impresa.

E ancora una volta, il riferimento è, quindi, a modelli organizzativi e gestionali.

Modelli organizzativi e gestionali, quindi, doverosi e ex d.lgs. 231/2001 al fine d’evitare addebiti di responsabilità (para-)penale in danno delle società e ex articolo 2086 c.c. al fine d’adempiere all’obbligo, per l’impresa, d’istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, customizzato in relazione a natura e dimensioni della stessa, capace d’intercettare, tempestivamente, eventuali segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale.

Costruire un modello d’organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 mette l’imprenditore e l’impresa a riparo dalla cosiddetta “colpa in organizzazione” in quanto strumento, avente rilevanza giuridica, capace d’illustrare gli assetti organizzativi, gestionali e di controllo propri dell’impresa.

L’organizzazione aziendale è, sempre più, argomento sotto i riflettori della magistratura.

Non è più possibile fare impresa senza formalizzare, per iscritto, gli assetti organizzativi.

È certamente dovere dell’amministratore farsi carico di detti assetti ma è, altrettanto, dovere quello di saper ricostruire ex post e dimostrare al giudice gli stessi.

Dovere, quest’ultimo, dal quale l’amministratore può liberarsi mediante l’implementazione e il costante aggiornamento d’un idoneo modello d’organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231 / 2001.