Entrato in vigore in data 30 marzo 2023, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 [di recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019] ha integralmente rivisitato la materia del whistleblowing, puntando, non solo a garantire il diritto di comunicare informazioni [inteso alla stregua d’una specifica modalità di manifestazione della libertà d’espressione], ma anche e soprattutto a contrastare la corruzione e, più in generale, la cattiva amministrazione altresì nel settore privato.

Obiettivi, questi, che la novella in esame ha inteso perseguire in primis potenziando la protezione che la legge accorda a chi dà vita a segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche.

Ne è derivata così una disciplina composita, che, se, per un verso, è stata pensata per responsabilizzare le istituzioni democratiche, per l’altro verso, va a contrassegnare un importante presidio di legalità.

II

Dal punto di vista soggettivo, la novella in esame passa in rassegna i lavoratori subordinati [quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a tempo determinato, i somministrati, gli apprendisti, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, etc.], i lavoratori autonomi [quali, a titolo esemplificativo, i titolari di rapporti d’agenzia, di rappresentanza commerciale, di collaborazione, etc.], i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti.

Dal punto di vista soggettivo, inoltre, la novella in esame passa in rassegna gli azionisti [vale a dire le persone fisiche che detengono azioni di soggetti del settore privato] e le persone con funzioni d’amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza [vale a dire le persone fisiche componenti i consigli d’amministrazione, gli organismi di vigilanza, etc.].

La novella in esame riconosce le tutele di legge [il riferimento è qui, più specificamente, alla tutela della riservatezza e alla tutela contro le ritorsioni] a tutti questi soggetti.

III

La novella in esame, inoltre, riconosce le anzidette tutele altresì a facilitatori, persone che operano nell’ambito del medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti e colleghi di lavoro che operano nell’ambito del medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti.

Più specificamente, mentre per facilitatori si devono intendere le persone fisiche che assistono le persone segnalanti nel processo di segnalazione [e che operano nell’ambito del medesimo contesto lavorativo di queste ultime], per persone che operano nell’ambito del medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti si devono intendere i colleghi di lavoro di queste ultime, purché legati alle stesse da stabile legame di parentela entro il quarto grado ovvero da stabile legame affettivo [come chiarito dalle Linee guida dell’ANAC, «[s]e non sussistono dubbi circa il legame di parentela […], più incerta appare la definizione di stabile legame affettivo. Si ritiene che tale espressione potrebbe far riferimento, innanzitutto, a coloro che hanno un rapporto di convivenza con [le persone] segnalant[i]. In linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni, si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi, però, non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita»].

A chiusura del cerchio si pongono, quindi e come detto, i colleghi di lavoro che operano nell’ambito del medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti [e che hanno con le stesse un rapporto abituale e corrente. Come chiarito dalle Linee guida dell’ANAC, «[r]ientrano tra i colleghi di lavoro coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del[le persone] segnalant[i] e hanno con [le anzi]dett[e] person[e] un rapporto abituale e corrente»].

IV

La novella in esame, infine, estende le anzidette tutele altresì alle persone giuridiche di proprietà delle persone segnalanti, per le quali lavorano le persone segnalanti ovvero che operano nell’ambito del medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti [come chiarito dalle Linee guida dell’ANAC, «[è] infatti possibile che le ritorsioni [che qui c’occupano] siano poste in essere anche nei confronti di persone giuridiche di cui [la persona] segnalante è proprietari[a], per cui lavora o a cui è altrimenti conness[a] in un contesto lavorativo»].

… segue…