A mente del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 [di recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019], in materia di whistleblowing, in favore delle persone segnalanti [nonché dei facilitatori e delle persone menzionate nelle segnalazioni] è prevista in primis la tutela della riservatezza.

L’anzidetta tutela, più precisamente, opera e nell’ambito del procedimento penale [ambito, questo, nel quale l’identità della persona segnalante è coperta da segreto ex articolo 329 codice di procedura penale] e nell’ambito del procedimento contabile [ambito, questo, nel quale l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria] e nell’ambito del procedimento disciplinare [ambito, questo, nel quale l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Con l’avvertenza, per quel che qui importa, che, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità].

In favore delle persone segnalanti [nonché dei facilitatori e delle persone menzionate nelle segnalazioni] è prevista altresì la tutela contro eventuali ritorsioni.

Come chiarito dalle Linee guida dell’ANAC, premesso che una ritorsione si può configurare attraverso «atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare […], in via diretta o indiretta, un danno ingiusto», a venire qui in rilievo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere «licenziament[i], sospension[i] o misure equivalenti; retrocession[i] di grado o mancat[e] promozion[i]; mutament[i] di funzione, cambiant[i] del luogo di lavoro, riduzion[i] dello stipendio, modific[he] dell’orario di lavoro; sospension[i] della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa; note di demerito o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altr[e] sanzion[i], anche pecuniari[e]; coercizion[i], intimidazion[i], molesti[e] o ostracismo; discriminazion[i] o, comunque, trattament[i] sfavorevol[i]; mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni e servizi; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici».

In favore delle persone segnalanti sono previste altresì limitazioni di responsabilità.

II.

Da notare, per quel che qui importa, che, per espressa previsione legislativa in materia, le anzidette tutele trovano applicazione, non solo allorquando la segnalazione sia formalizzata in costanza di rapporto di lavoro, ma anche allorquando la stessa pervenga prima che l’anzidetto rapporto inizi [se le informazioni aventi a oggetto le violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione delle risorse umane/nell’ambito d’altre fasi precontrattuali], durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento dell’anzidetto rapporto [se le informazioni aventi a oggetto le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso].

III.

La tutela della riservatezza, la tutela contro eventuali ritorsioni e le limitazioni di responsabilità s’applicano a patto che, all’atto della segnalazione, le persone segnalanti avessero fondato motivo di ritenere che le informazioni aventi a oggetto le violazioni segnalate fossero vere.

IV.

È riconosciuta ex lege alle persone segnalanti la possibilità d’effettuare segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche e denunce.

Mentre le segnalazioni esterne, più precisamente, possono essere effettuate in quattro ipotesi [se il gestore individuato non ha dato diligente seguito alla segnalazione interna; se vi sono fondati motivi di ritenere che il gestore individuato possa non dare diligente seguito alla segnalazione interna; se vi sono fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa causare ritorsioni; se vi sono fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione interna possa costituire un pericolo imminente/palese per il pubblico interesse], le divulgazioni pubbliche possono essere effettuate se, all’atto delle stesse, alternativamente, ricorre una delle seguenti condizioni: le persone segnalanti:

  • hanno previamente effettuato segnalazioni interne senza ricevere riscontro;
  • hanno fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente/palese per il pubblico interesse;
  • hanno fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa causare ritorsioni/non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Le denunce devono essere indirizzate all’autorità giudiziaria.