Nell’ambito d’un quadro giuridico sempre più attento a prevenzione e corretta gestione del rischio aziendale, la compliance assume sempre più un ruolo centrale in chiave, non solo organizzativo-preventiva, ma anche penale.
Così importante rilevanza – è bene osservare – non si ha unicamente con riferimento all’incolpazione che potrebbe essere rivolta alla società ex d.lgs. n. 231/2001, ma anche con riferimento all’imputazione che potrebbe pendere in capo alla persona fisica (sovente, il legale rappresentante pro tempore della società).
In un caso recente, un operaio era vittima d’un tragico infortunio mortale occorso durante un intervento di manutenzione. Vero ciò, il nome del legale rappresentante pro tempore della società veniva subito iscritto nel registro degli indagati.
Le indagini effettuate dal pubblico ministero, però, ponevano in evidenza il fatto che la società avesse, non solo adottato un modello organizzativo conforme alla normativa vigente, ma anche tutte le misure idonee a far sì che lo stesso “vivesse” nella quotidianità aziendale.
La società, infatti, aveva provveduto alla nomina di un organismo di vigilanza, ad un’adeguata formazione erogata a tutti i dipendenti, nonché ad efficaci controlli aventi ad oggetto la corretta attuazione delle procedure contenute all’interno del modello stesso.
Appurato ciò, il pubblico ministero avanzava richiesta d’archiviazione in favore del legale rappresentante pro tempore della società, riconoscendo come il percorso di compliance, documentalmente comprovato, non permettesse d’intravedere profili di colpa imputabili alla stessa e/o alla sua dirigenza.
La conclusione è cristallina: la compliance, intesa come l’insieme delle pratiche e delle azioni volte al rispetto delle leggi e alla gestione del rischio aziendale, è strumento imprescindibile, che opera, non soltanto sul piano preventivo, ma anche nell’ipotetica fase delle indagini preliminari che dovesse essere avviata a seguito della verificazione d’un un evento critico. Ciò poiché la compliance consente, da un lato, alla società di dimostrare la propria organizzazione – già, in precedenza, messa nero su bianco – e, dall’altro lato, alle persone fisiche di dimostrare la diligenza avuta nel ricoprire la propria posizione di garanzia.
Dott.ssa Ana Maria Buzila
