Si parla, sempre più spesso, di intelligenza artificiale.
In verità, se ne parla a tal punto che nessuno, oggi, più dubita del fatto che di intelligenza artificiale si debba parlare anche e soprattutto in ambito giuridico.
Se così è, non deve allora stupire il fatto che il dibattito in materia abbia, infine, lambito altresì le spiagge della compliance aziendale e, più specificamente, del MOG 231.
Pensato per prevenire la commissione di reati in ambito aziendale, il MOG 231 è un documento giuridico che consta di protocolli e procedure finalizzate a programmare le decisioni della società e, dunque, in ultima analisi, a stabilire, in termini sartoriali, chi debba fare che cosa e come.
Il sistema, così come disegnato dal d.lgs. 231/2001, d’altro canto, risponde esattamente a questa logica di fondo.
In caso di commissione d’un reato in ambito aziendale, a essere processati dal giudice penale nel processo penale saranno tanto la persona fisica quanto la persona giuridica.
Più precisamente, mentre alla persona fisica sarà imputato il fatto d’avere commesso il reato, alla persona giuridica sarà appunto rimproverata la circostanza di non avere adottato un MOG 231 che, se osservato scrupolosamente, ne avrebbe impedito la commissione.
Se così stanno le cose, però, è esattamente su questo sfondo che, per quanto riguarda la compliance aziendale, si va a incuneare il tema dell’intelligenza artificiale.
Perché costruire un MOG 231 significa anche e soprattutto mappare, altresì dal punto di vista matematico, l’astratto rischio di commissione di reati in ambito aziendale.
E perché v’è chi ritiene, così impostata la questione, che l’anzidetta mappatura – usualmente definita risk analysis – dovrebbe essere affidata a software che, valorizzando algoritmi in grado d’analizzare un’importante mole di dati, meglio dell’uomo sarebbero in grado di fare ciò.
Qui, oggettivamente, il tema si fa complesso.
A)Perché, in sé considerata – recte: considerata in valore assoluto –, l’affermazione che precede potrebbe essere vera.
B)Perché da quanto precede immediatamente discendono tutt’una serie di importanti problemi anche di carattere etico.
Anche per ragioni di sintesi, però, qui giunti, sembra opportuno focalizzare l’attenzione sulla specifica quaestio iuris che, così impostata la questione, si va immediatamente a stagliare sullo sfondo avendo riguardo alle logiche proprie del d.lgs. 231/2001.
Nell’ottica del citato decreto, infatti, affinché, in caso di commissione di reati da parte della persona fisica, la persona giuridica possa essere assolta dalla propria colpa in organizzazione, è necessario, non solo che la stessa abbia adottato un MOG 231, ma anche che l’anzidetto MOG 231 s’appalesi (essere stato) idoneo nel tempo.
In difetto, lo scudo penale rappresentato appunto dal MOG 231 sarebbe ineluttabilmente destinato a non operare in favore della società.
Garantire l’idoneità nel tempo d’un MOG 231, però – questo è il punto –, significa monitorare quotidianamente il fatto che il documento giuridico, soprattutto nella parte della c.d. risk analysis, s’appalesi sempre in asse e dal punto di vista normativo e dal punto di vista aziendale.
Ma fare ciò significa anche e soprattutto saper ragionare, anche dal punto di vista giuridico, in modo davvero strategico.
Siamo sicuri del fatto che valutazioni consimili possano essere esclusivo affare d’un software,per quanto “intelligente” possa essere?
Ma, soprattutto, chi dovrebbe rispondere dell’eventuale condanna della persona giuridica per propria colpa in organizzazione motivata dal non avere il giudice penale giudicato non idoneo nel tempo l’adottato MOG 231?
Il software siccome “intelligente”?
A conti fatti, se è certamente importante, nell’attualità, che la c.d. risk analysis transiti attraverso software che, valorizzando algoritmi in grado d’analizzare un’importante mole di dati, meglio dell’uomo sono sicuramente in grado di “pesare” gli effettivi rischi di commissione di reati, è altrettanto certamente importante, a nostro avviso, che la regia strategica dell’operazione resti a appannaggio dell’uomo – i.e. del professionista –, unico soggetto davvero in grado di “mecciare” l’intelligenza matematica della macchina con l’algida – ma non sempre totalmente razionale – logica del diritto.
